Aprile 25, 2024

ALESSANDRO SICURO COMUNICATION

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L’INCENTIVO CHE ASPETTAVI IL BONUS PER TURISMO DIGITALE

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Bonus per il Turismo Digitale

I beneficiari:

-Esercizi ricettivi singoli

-Strutture extra-alberghiere

-Esercizi ricettivi aggregati

-Le agenzie di viaggio e i tour operator

Avete investito nella vostra azienda per:

-per impianti wifi

-per siti web *

-per programmi e sistemi informatici*

-per spazi e pubblicità*

-per i servizi di consulenza*

-per strumenti per la promozione digitale di proposte*

-per formazione del titolare o del personale dipendente*

Per accedere al Bonus Turismo Digitale.  Per partecipare sarà possibile registrarsi fino alle ore 16,00 del 24 febbraio 2016 in forma telematica al Portale dei Procedimenti del Ministero del Turismo e dei Beni Culturali, mentre il click day vero e proprio, è posticipato alle ore 10:00 del 25 febbraio fino alle ore 16:00 del giorno successivo. Pertanto, è necessario distinguere due fasi:

  • la fase preparatoria: dal 11 al 24 febbraio bisogna registrarsi e attendere il codice di accesso per attivare la pratica cliccando su “Tax credit digitalizzazione”, compilare l’istanza indicando il dettaglio delle spese sostenute, scaricarla in formato PDF, apporre la firma digitale, allegare la documentazione delle spese effettivamente sostenute attestandole con firma digitale e caricare tutto sul portale.
  • fase del click day: dal 25 al 26 febbraio bisogna accedere al portale utilizzando il codice di accesso e procedere all’invio telematico.

Beneficiari

Possono richiedere il credito di imposta:

  • gli esercizi ricettivi singoli: strutture organizzate in forma imprenditoriale, riconducibili alle seguenti tipologie: alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, (tutti con almeno sette camere);
  • le strutture extra-alberghiere: affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani;
  • gli esercizi ricettivi aggregati: che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari: aggregazioni – nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, delle ATI e organismi o enti similari – costituite da un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe;
  • le agenzie di viaggio e i tour operator: devono applicare lo studio di settore specifico (approvato con DM 28 dicembre 2012) e appartenere al cluster 10 (Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming) o 11 (Agenzie specializzate in turismo incoming).

Spese ammesse

 Il credito di imposta è riconosciuto per le seguenti tipologie di spese:

  • spese per impianti wifi. Per tale categoria di spese, è agevolabile il costo sostenuto per l’acquisto e l’installazione di modem/router, antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale;
  • spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile. È ammissibile il costo sostenuto per acquisto di software e applicazioni;
  • spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standards di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi. È eleggibile il costo sostenuto per l’acquisto di software e hardware (server, hard disk);
  • spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio. Il credito di imposta spetta per i contratti di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
  • spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale. L’agevolazione compete per i contratti di fornitura di prestazioni e di servizi;
  • spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità. In tal caso, il bonus spetta per i contratti di fornitura di prestazioni e di servizi e acquisto di software;
  • spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. Sono agevolabili le spese per il contratto di fornitura di prestazioni di servizi (docenze e tutoraggio).

Sono sempre escluse le spese di intermediazione commerciale.

Il credito d’imposta del 30% è riconosciuto sulle spese per la digitalizzazione effettuate dal 2014 al 2016, fino a un tetto massimo per ciascuna struttura di € 41.666, ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il bonus, concesso in regime “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1470/2013, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale. Il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con codice tributo 6855 “Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggio e dei tour operator – articolo 9 dl 83/2014”. A disposizione c’è uno stanziamento di 15 milioni per ciascun periodo d’imposta, di cui il 10% riservato ad agenzie di viaggi e tour operator (codice ATECO 79.11.00 – 79.12.00) e il resto ad alberghi e strutture turistiche (codice ATECO 55).

 

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